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Commissione Elettorale

Commissione Elettorale 

O.M.215/91 – Art. 24 – Costituzione della commissione elettorale di circolo o d’istituto. Validità delle deliberazioni

1. Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza e dell’Accademia nazionale di arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto.

2. La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto.

3. I capi di istituto possono costituire o rinnovare le commissioni elettorali a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo, di istituto, se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime.

4. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

6. La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).

7. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.

8. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

9. La commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.

10. Le commissioni elettorali di circolo e di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all’insediamento delle nuove commissioni elettorali.

11. I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.

12. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

Nomina_Commissione_Elettorale.pdf.pades