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Consiglio d’intersezione, d’interclasse e di classe

Composizione

Consiglio di intersezione Scuola dell’infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. Consiglio di interclasse Scuola primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. Consiglio di classe Scuola secondaria di I grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Principali compiti e funzioni

Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

Elezioni

I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico. Le modalità di elezione sono state fissate per questo anno scolastico 2001/02 dalla C.M. n. 141 del 24 settembre 2001; in essa, “in attesa della revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, che armonizzi detto organismi con la piena attuazione dell’autonomia già attribuita alle istituzioni scolastiche”, si rinvia alle istruzioni già diramate con la C.M. 192 del 3 agosto 2000. Per questo le elezioni per il consiglio di classe, di interclasse e di intersezione avranno luogo anche per quest’anno entro il 31 ottobre. Entro quella data, infatti, il dirigente scolastico convoca per ciascuna classe- o per ciascuna sezione nella scuola materna- l’assemblea dei genitori e, nelle scuole superiori e artistiche, separatamente quella degli studenti. La convocazione viene di solito fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni. Le procedure operative sono contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22.

Fonte: MIUR Scuola e famiglia